IL RETTORE VISTO lo Statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, emanato con Decreto Rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29 il quale dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Universita' approvato con D.P.R. 27-06-1983, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni; CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazioni vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni: ATTESO che il Regolamento didattico di Ateneo e' in fase di elaborazione, anche in attuazione della circolare n. 71 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 gennaio 1997; VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; VISTO il regio decreto-legge 20-06-1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni; VISTA la legge 11 aprile 1953, n. 312; VISTA la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 che hanno individuato i settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 245; VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio della Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali in data 8 luglio 1996, dal Senato Accademico in data 4 marzo 1997 e dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 1997, ciascuno per le rispettive competenze; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, riportante "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119; VISTA la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del 5 agosto 1997, prot. n. 2079 esplicativa della predetta legge n. 127/1997; ATTESO che l'art. 17 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" prevede che gli "...statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione e le Facolta' o Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto..." e che le modificazioni da apportare agli statuti "...sono proposte ed approvate con le medesime modalita'..."; RICONOSCIUTA la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici; CONSIDERATO che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della nota ministeriale 5 agosto 1997, prot. n. 2079 in tema di autonomia didattica - regime transitorio - atto di indirizzo, ha rinviato al mittente la pratica, poiche' da tale data essa non rientra nella sfera di competenza del Consiglio universitario nazionale; DECRETA Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata approvato con D.P.R. 27-06-1983, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue: ARTICOLO UNICO Gli articoli 24, 25, 26 e 27 dello Statuto (ordinamenti didattici) sono soppressi e sostituiti dai presenti nuovi articoli. ART. 24 - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Il corso di laurea in Scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con indirizzo Geofisico e Geologico-Strutturale. L'accesso al Corso di Laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro (24), di cui sedici (16) nel triennio e otto (8) nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque (5) laboratori, per un totale di trecento (300) ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sostera' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai Laboratori comporta un monte ore di duemilacinquecento (2.500), di cui circa millesettecento (1.700) nel triennio e circa ottocento (800) nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula ed in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. L'organizzazione didattica per i corsi a svolgimento intensivo semestralizzato e' demandato alle singole Facolta' e/o Corsi di Laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti. ART. 25 - TRIENNIO DI BASE Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 01) Area disciplinare A02B - A03X - A04A - A01B - A01C - A02A - Istituzioni di Matematiche I 02) Area disciplinare A02B - A03X - A04A - A01B - A01C - A02A - Istituzioni di Matematiche II 03) Area disciplinare B01B - Fisica Sperimentale I 04) Area disciplinare B01B - Fisica Sperimentale II 05) Area disciplinare C03X - Chimica Generale ed Inorganica con elementi di organica 06) Area disciplinare D03C - Geochimica 07) Area disciplinare D02A - Geografia Fisica 08) Area disciplinare D02A - Geomorfologia 09) Area disciplinare D03A - Mineralogia 10) Area disciplinare D03A - Laboratorio di Mineralogia (9 e 10 esame integrato) 11) Area disciplinare D03B - Petrografia 12) Area disciplinare D03B - Laboratorio di Petrografia (11 e 12 esame integrato) 13) Area disciplinare D01A - Paleontologia 14) Area disciplinare D01A (1) - Laboratorio di Paleontologia (13 e 14 esame integrato) 15) Area disciplinare D01C - Geologia I 16) Area disciplinare D01C - D01B - Laboratorio di Geologia I (15 e 16 esame integrato) 17) Area disciplinare D01C - Geologia II 18) Area disciplinare D01C - Laboratorio di Geologia II (17 e 18 esame integrato) 19) Area disciplinare D01B - Rilevamento Geologico 20) Area disciplinare D04A - Fisica Terrestre 21) Area disciplinare D02B - Geologia Applicata Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il Preside costituisce la Commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e dell'art. 42 del Regolamento Studenti, approvato con R.D. 4.6.1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di 6 giorni. Sara' compito dei singoli consigli di Facolta' la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di Facolta'. La Facolta' organizza, altresi' corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio. L'iscrizione al biennio di applicazione e' condizionata dal: - superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella; - superamento del colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. ART. 26 - BIENNIO DI APPLICAZIONE INDIRIZZO GEOFISICO E GEOLOGICO-STRUTTURALE Il biennio di applicazione, indirizzo Geofisico e Geologico - Strutturale, definisce uno specifico settore culturale e scientifico professionale. L'indirizzo e' costituito da otto (8) corsi di novanta (90) ore, di cui cinque fondamentali caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto nella sede di attivazione. Le restanti discipline sono scelte dagli studenti dalla lista delle discipline attivate dalla Facolta'. Discipline caratterizzanti: 1) Area disciplinare D04A - Fisica della terra solida 2) Area disciplinare D04A - Sismologia 3) Area disciplinare D01C - Geologia strutturale 4) Area disciplinare D01C - Geologia del cristallino 5) Area disciplinare D01C - Geodinamica Lista delle discipline facoltative: 01) Area disciplinare D04B - Prospezioni geofisiche 02) Area disciplinare D04B - Geofisica applicata 03) Area disciplinare D04B - Geofisica marina 04) Area disciplinare D03C - Fisica del vulcanismo 05) Area disciplinare D03C - Vulcanologia 06) Area disciplinare D03C - Geotermia 07) Area disciplinare D04B - Sismica applicata 08) Area disciplinare D04A - Geodesia 09) Area disciplinare D02B - Esplorazione geologica del sottosuolo 10) Area disciplinare D04A - Geomagnetismo 11) Area disciplinare D03D - Giacimenti minerari 12) Area disciplinare D01C - Geologia regionale 13) Area disciplinare D04C - Oceanografia fisica 14) Area disciplinare D04A - Asismometria 15) Area disciplinare D03C - Geochimica applicata 16) Area disciplinare D04B - Geofisica mineraria 17) Area disciplinare D04A - Paleomagnetismo Art. 27 - NORME FINALI L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in Scienze geologiche, il relativo certificato fa' menzione dell'indirizzo seguito. SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI ATTIVABILI A01B Algebra A01C Geometria A02A Analisi scienze geologiche A02B Probabilita' e statistica scienze geologiche A03X Fisica scienze geologiche A04A Analisi numerica B01B Fisica C03X Chimica generale ed inorganica D01A Paleontologia e paleocologia D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia D01C Geologia strutturale D02A Geografia fisica e geomorfologia D02B Geologia applicata D03A Mineralogia D03B Petrologia e petrografia D03C Geochimica e vulcanologia D03D Giacimenti minerari D04A Geofisica dellia terra solida D04B Geofisica applicata D04C Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Potenza, 1 dicembre 1997 Il Rettore: BOARI