IL RETTORE
                                VISTO
   lo Statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata,  emanato
con  Decreto  Rettorale  n.  581  del  7  aprile  1994  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 29 il quale dispone  che,  in
attesa  dell'emanazione  del  regolamento  didattico  d'Ateneo di cui
all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore
le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute  nello  Statuto
dell'Universita' approvato con D.P.R. 27-06-1983, n. 412 e successive
modificazioni ed integrazioni;
                             CONSIDERATO
   che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento
didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi
dei  corsi  di  diploma  universitario,  dei  corsi di laurea e delle
scuole di specializzazioni vengono operate sul  preesistente  statuto
emanato  ai  sensi  dell'art.  17  del  testo  unico ed approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno  1983,  n.  412,  e
successive modificazioni:
                               ATTESO
   che il Regolamento didattico di Ateneo e' in fase di elaborazione,
anche   in   attuazione   della   circolare   n.   71  del  Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  del  10
gennaio 1997;
                                VISTO
   il  T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D.
31 agosto 1933, n. 1592;
                                VISTO
   il regio decreto-legge 20-06-1935, n. 1071, convertito nella legge
2 gennaio 1936, n. 73;
                                VISTO
   il  regio  decreto  30  settembre  1938,   n.   1652,   successive
modificazioni;
                                VISTA
   la legge 11 aprile 1953, n. 312;
                                VISTA
   la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
                                VISTO
   il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
relativo al riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa
fascia   di   formazione   per   la   sperimentazione   didattica   e
organizzativa;
                                VISTA
   la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  di  istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
                                VISTA
   la legge 19 novembre  1990,  n.  341,  recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
                                VISTI
   i  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile 1994 e 6
maggio 1994 che hanno individuato i settori  scientifico-disciplinari
degli  insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
                                VISTO
   la legge 7 agosto 1990, n. 245;
                                VISTE
   le deliberazioni adottate dal Consiglio della Facolta' di  Scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali  in data 8 luglio 1996, dal Senato
Accademico in data 4 marzo 1997 e dal Consiglio di Amministrazione in
data 22 luglio 1997, ciascuno per le rispettive competenze;
                                VISTA
   la legge 15 maggio 1997, n. 127, riportante "misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101
e 119;
                                VISTA
   la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  dipartimento  per  l'autonomia  universitaria  e gli
studenti del 5 agosto 1997, prot. n. 2079 esplicativa della  predetta
legge n. 127/1997;
                               ATTESO
   che  l'art.  17  del  Regio  Decreto  n.  1592  del 31 agosto 1933
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore"
prevede  che  gli  "...statuti  sono  proposti dal senato accademico,
uditi il Consiglio di amministrazione e  le  Facolta'  o  Scuole  che
costituiscono  l'Universita'  o l'Istituto..." e che le modificazioni
da apportare agli statuti  "...sono  proposte  ed  approvate  con  le
medesime modalita'...";
                            RICONOSCIUTA
   la   particolare   necessita'  di  approvare  le  nuove  modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;
                             CONSIDERATO
   che il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, ai sensi della nota ministeriale 5 agosto 1997, prot. n.
2079  in  tema  di autonomia didattica - regime transitorio - atto di
indirizzo, ha rinviato al mittente la pratica, poiche' da  tale  data
essa   non   rientra   nella   sfera   di  competenza  del  Consiglio
universitario nazionale;
                               DECRETA
   Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata approvato
con  D.P.R.  27-06-1983,  n.  412  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
                           ARTICOLO UNICO
   Gli articoli 24, 25, 26 e 27 dello Statuto (ordinamenti didattici)
sono soppressi e sostituiti dai presenti nuovi articoli.
           ART. 24 - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
   Il  corso  di  laurea in Scienze geologiche ha la durata di cinque
anni ed e' articolato in  un  triennio  di  base  ed  un  biennio  di
applicazione, con indirizzo Geofisico e Geologico-Strutturale.
   L'accesso  al  Corso  di  Laurea e' regolato dalle disposizioni di
legge.
   Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non
meno di ventiquattro (24), di cui sedici (16) nel triennio e otto (8)
nel biennio.
   Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa 90
ore,   comprensive  di  lezioni,  esercitazioni,  attivita'  pratiche
guidate e seminari.
   Tra le discipline del triennio di base  sono  inclusi  cinque  (5)
laboratori,  per  un  totale  di  trecento  (300)  ore; ai fini della
valutazione finale, lo studente sostera'  l'esame  integrato  con  la
disciplina relativa.
   La  frequenza  ai  corsi ed ai Laboratori comporta un monte ore di
duemilacinquecento (2.500), di cui circa millesettecento (1.700)  nel
triennio  e  circa  ottocento (800) nel biennio; in tale computo sono
comprese le lezioni, le esercitazioni in aula ed in  laboratorio,  le
esercitazioni sul terreno ed i seminari.
   L'organizzazione  didattica  per  i  corsi a svolgimento intensivo
semestralizzato e' demandato  alle  singole  Facolta'  e/o  Corsi  di
Laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita',
secondo le leggi vigenti.
                     ART. 25 - TRIENNIO DI BASE
   Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti  insegnamenti
irrinunciabili:
01) Area disciplinare A02B - A03X - A04A -  A01B  -  A01C  -  A02A  -
Istituzioni di Matematiche I
02)  Area  disciplinare  A02B  -  A03X  - A04A - A01B - A01C - A02A -
Istituzioni di Matematiche II
03) Area disciplinare B01B - Fisica Sperimentale I
04) Area disciplinare B01B - Fisica Sperimentale II
05) Area disciplinare C03X  -  Chimica  Generale  ed  Inorganica  con
elementi di organica
06) Area disciplinare D03C - Geochimica
07) Area disciplinare D02A - Geografia Fisica
08) Area disciplinare D02A - Geomorfologia
09) Area disciplinare D03A - Mineralogia
10) Area disciplinare D03A - Laboratorio di Mineralogia (9 e 10 esame
integrato)
11) Area disciplinare D03B - Petrografia
12)  Area  disciplinare  D03B  -  Laboratorio di Petrografia (11 e 12
esame integrato)
13) Area disciplinare D01A - Paleontologia
14) Area disciplinare D01A (1) - Laboratorio di Paleontologia  (13  e
14 esame integrato)
15) Area disciplinare D01C - Geologia I
16)  Area  disciplinare D01C - D01B - Laboratorio di Geologia I (15 e
16 esame integrato)
17) Area disciplinare D01C - Geologia II
18) Area disciplinare D01C - Laboratorio di  Geologia  II  (17  e  18
esame integrato)
19) Area disciplinare D01B - Rilevamento Geologico
20) Area disciplinare D04A - Fisica Terrestre
21) Area disciplinare D02B - Geologia Applicata
   Per  la  prova  di accertamento unica, prevista per le materie che
danno luogo ad esame integrato, il Preside costituisce la Commissione
per l'esame di profitto utilizzando i  docenti  dei  relativi  corsi,
secondo   le  norme  dettate  dall'art.  160  del  T.U.  delle  Leggi
sull'Istruzione  Superiore,  approvato  con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e
dell'art. 42 del Regolamento Studenti, approvato con  R.D.  4.6.1938,
n. 1269.
   Nel  triennio  lo  studente  deve partecipare ad esercitazioni sul
terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori,  per
non meno di 6 giorni.
   Sara' compito dei singoli consigli di Facolta' la scelta sia delle
modalita'  di  effettuazione  di tali esercitazioni, se attribuite ad
alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento  al  corso  di
rilevamento  geologico  o,  se  organizzato come campagna estiva, sia
delle modalita' di partecipazione di diversi  docenti  del  corso  di
laurea stesso.
   La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno
nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di Facolta'.
   La  Facolta'  organizza,  altresi' corsi di lingua inglese, che si
concludono con un colloquio.
   L'iscrizione al biennio di applicazione e' condizionata dal:
   - superamento di tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche,  primo  e  secondo  corso,  fisica sperimentale, primo e
secondo  corso,  chimica  generale  ed  inorganica  con  elementi  di
organica)  e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti
dalla tabella;
   - superamento del colloquio di lingua inglese.
   In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto  prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
   Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli esami prescritti nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento  degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in   scienze
geologiche.
                  ART. 26 - BIENNIO DI APPLICAZIONE
             INDIRIZZO GEOFISICO E GEOLOGICO-STRUTTURALE
   Il  biennio  di  applicazione,  indirizzo  Geofisico e Geologico -
Strutturale, definisce uno specifico settore culturale e  scientifico
professionale.
   L'indirizzo  e'  costituito da otto (8) corsi di novanta (90) ore,
di cui cinque  fondamentali  caratterizzanti,  che  vengono  inseriti
tutti a statuto nella sede di attivazione.
   Le  restanti  discipline  sono  scelte  dagli studenti dalla lista
delle discipline attivate dalla Facolta'.
                     Discipline caratterizzanti:
1)  Area disciplinare D04A - Fisica della terra solida
2)  Area disciplinare D04A - Sismologia
3)  Area disciplinare D01C - Geologia strutturale
4)  Area disciplinare D01C - Geologia del cristallino
5)  Area disciplinare D01C - Geodinamica
                 Lista delle discipline facoltative:
01) Area disciplinare D04B - Prospezioni geofisiche
02) Area disciplinare D04B - Geofisica applicata
03) Area disciplinare D04B - Geofisica marina
04) Area disciplinare D03C - Fisica del vulcanismo
05) Area disciplinare D03C - Vulcanologia
06) Area disciplinare D03C - Geotermia
07) Area disciplinare D04B - Sismica applicata
08) Area disciplinare D04A - Geodesia
09) Area disciplinare D02B - Esplorazione geologica del sottosuolo
10) Area disciplinare D04A - Geomagnetismo
11) Area disciplinare D03D - Giacimenti minerari
12) Area disciplinare D01C - Geologia regionale
13) Area disciplinare D04C - Oceanografia fisica
14) Area disciplinare D04A - Asismometria
15) Area disciplinare D03C - Geochimica applicata
16) Area disciplinare D04B - Geofisica mineraria
17) Area disciplinare D04A - Paleomagnetismo
                       Art. 27 - NORME FINALI
   L'ammissione  all'esame  di  laurea comporta il superamento di non
meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese.
   Gli studenti, per la tesi di  laurea  devono  svolgere  un  lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
   Il  diploma  di  laurea  riporta  il titolo di laureato in Scienze
geologiche,  il  relativo  certificato  fa'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
            SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI ATTIVABILI
A01B Algebra
A01C Geometria
A02A Analisi scienze geologiche
A02B Probabilita' e statistica scienze geologiche
A03X Fisica scienze geologiche
A04A Analisi numerica
B01B Fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D01A Paleontologia e paleocologia
D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia
D01C Geologia strutturale
D02A Geografia fisica e geomorfologia
D02B Geologia applicata
D03A Mineralogia
D03B Petrologia e petrografia
D03C Geochimica e vulcanologia
D03D Giacimenti minerari
D04A Geofisica dellia terra solida
D04B Geofisica applicata
D04C Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Potenza, 1 dicembre 1997
                                                    Il Rettore: BOARI